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ADEMPIMENTI PRIVACY AGENTE DI COMMERCIO

ADEMPIMENTI PRIVACY AGENTE DI COMMERCIO

adempimenti privacy agente di commercio

Spesso mi viene rivolta la domanda di quali siano gli adempimenti privacy agente di commercio e siccome mi pare ci sia un pò di confusione, in questo articolo spiego il mio punto di vista.

Innanzi tutto va fatta una differenza fra fra chi utilizza strumenti informatici per archiviare le informazioni dei clienti qualsiasi esse siano e chi invece non schedula affatto alcunchè.

Detto ciò a tutti coloro che affermano che non vi sono adempimenti privacy agente di commercio perchè lavorano per conto delle aziende le quali incaricano loro al trattamento dei dati direi che non è corretto.

Sarebbe come dire che siccome i commercialisti ricevono dalle aziende loro clienti la lettera di incarico per il trattamento dati, allora non hanno adempimenti privacy da assolvere…..!

LE COSE NON STANNO IN QUESTO MODO

L’unica eccezione deve essere fatta nel caso in cui l’agente di commercio non scheduli per suo conto ne su carta ne su device di alcun genere i dati dei clienti.

In trenta anni di attività non ho mai visto agenti di commercio mono o plurimandatari che non abbiano un archivio dei loro clienti dove appuntano quando li hanno visitati, a cosa sono interessati, la loro data di nascita, recapiti ed indirizzi vari, quando devono ricontattarli, ecc.. ….

Inoltre l’agente di commercio non è un dipendente dell’azienda, ha una sua partita IVA, una sua autonomia professionale, quindi deve in egual modo garantire la privacy dei clienti che schedula nella sua agenda (cartacea o elettronica che sia).

ESEMPIO CHIARIFICATORE

L’agente Mario Rossi ha memorizzato nel suo telefono / tablet / computer le anagrafiche dei suoi clienti;

perde o gli viene rubato il device oppure gli entrano nel PC in maniera fraudolenta e le informazioni dei suoi clienti vengono diffuse ed utilizzate  illecitamente;

Mario Rossi, non ha adottato precauzioni per adempimenti privacy agente di commercio di alcun genere perchè la lettera di incarico che gli era stata fornita dall’azienda mandante era solo per la trasmissione degli ordini.

In questo esempio personalmente ritengo che l’agente di commercio non abbia messo in atto le misure minime di sicurezza per tutelare la privacy dei suoi clienti ed ancor peggio non aveva chiesto il consenso al cliente perchè era convinto che l’avrebbe fatto l’azienda mandante per la quale lavorava quindi è sanzionabile e le sanzioni sono davvero pesanti .

La prova che l’agente di commercio è un professionista a se è deve rispettare la legge sulla privacy come tutte le partite IVA, è data anche da un semplice ragionamento… che è il seguente…

LA PROVA DEL 9

Quanto volte avete letto l’annuncio

“Ditta mandante settore xxxxx cerca agente introdotto con portafoglio clienti”.

Se gli agenti non schedulassero le informazioni con i loro sistemi cartacei o elettronici, quando acquisiscono un nuovo mandato di agenzia dovrebbero ogni volta ricominciare da capo e sopratutto non avrebbe senso il suddetto annuncio.

COSA AVREBBE DOVUTO FARE INVECE L’AGENTE PER ESSERE IN REGOLA

  • Farsi firmare dal cliente il consenso per il trattamento dati e la cessione degli stessi a terzi (per natura l’agente è un intermediario fra il cliente e le aziende che trattano prodotti che interessano al cliente);
  • garantire tutte le misure di sicurezza per garantire la protezione dei dati prevista per legge;
  • mettersi nella condizione di poter dimostrare che è in regola con i precedenti due punti.

Se non hai tempo di studiarti la normativa, se vuoi essere sicuro di non sbagliare ed essere passibile di sanzioni pesanti, ma sopratutto se hai capito quanto sia importante questo argomento snobbato e trascurato da molti, contattaci per richiedere una cosnulenza a tariffa agevolata, utilizzando il seguente modulo:

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